Commento alla sentenza del Tribunale di Pescara n. 1086/2025, depositata il 26 settembre 2025

La sentenza n. 1086/2025 del Tribunale di Pescara, offre lโoccasione per riflettere su un tema di grande rilevanza pratica: lโutilizzabilitร dellโesame tossicologico in sede penale, specie nei procedimenti per guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti.
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Un autista professionale, coinvolto in un incidente autonomo nel luglio 2022, viene sottoposto a prelievo ematico presso il pronto soccorso. Lโesame tossicologico rileva la presenza di cannabinoidi, e la Procura procede per le ipotesi di reato ex art. 187 comma 1 e comma 1-bis C.d.S., nonchรฉ per la fattispecie aggravata di cui allโart. 186-bis comma 1 lett. b) e comma 3 C.d.S., trattandosi di conducente professionale.
Lโimputato si oppone al decreto penale di condanna e si apre il dibattimento.
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Il cuore della vicenda ruota attorno alla modalitร di acquisizione della prova tossicologica. Come noto, lโesame ematico volto ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti costituisce atto garantito ai sensi dellโart. 356 c.p.p., e pertanto richiede lโavviso allโindagato della facoltร di farsi assistere da un difensore, ai sensi dellโart. 114 disp. att. c.p.p.
Nel caso in esame, tale avviso non risulta nรฉ documentato nรฉ confermato dal personale sanitario. Lโimputato, sentito in aula, nega di aver ricevuto alcuna informazione in tal senso. Il giudice, rilevata la mancanza di prova dellโavviso, dichiara lโinutilizzabilitร dellโesame tossicologico.
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La sentenza si fonda su un principio chiaro: la prova deve essere formata nel rispetto delle garanzie difensive. In assenza dellโavviso ex art. 114 disp. att. c.p.p., lโesame ematico non puรฒ essere utilizzato ai fini della decisione.
Inoltre, il giudice rileva come lo stato psico-fisico del soggetto, al momento del ricovero, fosse vigile e cosciente, senza segni di alterazione. Lโimputato ha fornito una versione coerente, affermando di non aver assunto sostanze il giorno precedente. In mancanza di elementi certi e utilizzabili, il Tribunale pronuncia sentenza assolutoria ex art. 530 c.p.p., โperchรฉ il fatto non sussisteโ.
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La pronuncia conferma un orientamento consolidato: lโesame tossicologico, per essere utilizzabile, deve rispettare le garanzie previste dal codice di procedura penale. Lโavviso al difensore non รจ una formalitร , ma una condizione essenziale di validitร .
In un contesto in cui la sicurezza stradale รจ giustamente tutelata, รจ fondamentale che lโaccertamento della responsabilitร penale avvenga nel rispetto delle regole. La tutela del diritto di difesa non puรฒ essere sacrificata sullโaltare dellโefficienza investigativa.
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La sentenza del Tribunale di Pescara n. 1086/2025, depositata il 26 settembre 2025, ci ricorda che la legalitร della prova รจ il primo presidio della giustizia. Anche nei procedimenti per reati stradali, il rispetto delle garanzie procedurali รจ condizione imprescindibile per una decisione equa e fondata.

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