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Commento alla sentenza del Tribunale di Pescara n. 1086/2025, depositata il 26 settembre 2025



La sentenza n. 1086/2025 del Tribunale di Pescara, offre lโ€™occasione per riflettere su un tema di grande rilevanza pratica: lโ€™utilizzabilitร  dellโ€™esame tossicologico in sede penale, specie nei procedimenti per guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti.

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Un autista professionale, coinvolto in un incidente autonomo nel luglio 2022, viene sottoposto a prelievo ematico presso il pronto soccorso. Lโ€™esame tossicologico rileva la presenza di cannabinoidi, e la Procura procede per le ipotesi di reato ex art. 187 comma 1 e comma 1-bis C.d.S., nonchรฉ per la fattispecie aggravata di cui allโ€™art. 186-bis comma 1 lett. b) e comma 3 C.d.S., trattandosi di conducente professionale.

Lโ€™imputato si oppone al decreto penale di condanna e si apre il dibattimento.

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Il cuore della vicenda ruota attorno alla modalitร  di acquisizione della prova tossicologica. Come noto, lโ€™esame ematico volto ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti costituisce atto garantito ai sensi dellโ€™art. 356 c.p.p., e pertanto richiede lโ€™avviso allโ€™indagato della facoltร  di farsi assistere da un difensore, ai sensi dellโ€™art. 114 disp. att. c.p.p.

Nel caso in esame, tale avviso non risulta nรฉ documentato nรฉ confermato dal personale sanitario. Lโ€™imputato, sentito in aula, nega di aver ricevuto alcuna informazione in tal senso. Il giudice, rilevata la mancanza di prova dellโ€™avviso, dichiara lโ€™inutilizzabilitร  dellโ€™esame tossicologico.

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La sentenza si fonda su un principio chiaro: la prova deve essere formata nel rispetto delle garanzie difensive. In assenza dellโ€™avviso ex art. 114 disp. att. c.p.p., lโ€™esame ematico non puรฒ essere utilizzato ai fini della decisione.

Inoltre, il giudice rileva come lo stato psico-fisico del soggetto, al momento del ricovero, fosse vigile e cosciente, senza segni di alterazione. Lโ€™imputato ha fornito una versione coerente, affermando di non aver assunto sostanze il giorno precedente. In mancanza di elementi certi e utilizzabili, il Tribunale pronuncia sentenza assolutoria ex art. 530 c.p.p., โ€œperchรฉ il fatto non sussisteโ€.

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La pronuncia conferma un orientamento consolidato: lโ€™esame tossicologico, per essere utilizzabile, deve rispettare le garanzie previste dal codice di procedura penale. Lโ€™avviso al difensore non รจ una formalitร , ma una condizione essenziale di validitร .

In un contesto in cui la sicurezza stradale รจ giustamente tutelata, รจ fondamentale che lโ€™accertamento della responsabilitร  penale avvenga nel rispetto delle regole. La tutela del diritto di difesa non puรฒ essere sacrificata sullโ€™altare dellโ€™efficienza investigativa.

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La sentenza del Tribunale di Pescara n. 1086/2025, depositata il 26 settembre 2025, ci ricorda che la legalitร  della prova รจ il primo presidio della giustizia. Anche nei procedimenti per reati stradali, il rispetto delle garanzie procedurali รจ condizione imprescindibile per una decisione equa e fondata.


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